L’impiegato può registrare il dialogo con il titolare se l’obiettivo è quello di utilizzarla in un eventuale causa civile.
Contenuto
Nel dettaglio, i giudici ricusano il ricorso di una azienda contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato come illecito il licenziamento di un ingegnere che ricopriva il ruolo di capo ufficio.
All’impiegato erano stati contestati un serie di accuse non provate, mentre le sole colpe documentate interessavano il tentativo di registrare un dialogo con i capi e il ritardo di una settimana nella riconsegna dell’auto aziendale.
La registrazione vocale del colloquio con il capo costituiva una potenziale prova da produrre nel corso di un eventuale processo civile e in nessun caso poteva essere valutata una condotta illecita, neanche dal punto di vista disciplinare.
Nè era supponibile che l’impiegato avesse compromesso il vincolo di fiducia con il titolare di lavoro.
Il rapporto fiduciario riguarda, infatti, l’affidamento del capo sulle capacità del dipendente di eseguire l’obbligazione lavorativa e «non la sua attitudine di condividere segreti non funzionali alle esigenze di lavoro e/o commerciali dell’azienda».
Nel caso in esame la società non aveva sostenuto che nel dialogo fossero stati trattati segreti industriali.
La registrazione vocale era effettuata mentre i superiori dell’ingegnere gli addebitavano verbalmente presunte infrazioni disciplinari, come risultava da una successiva lettera.
L’iniziativa presa dal dipendente rientra dunque nel raggio d’azione dell’articolo 51 del codice penale che la scrimina in nome dell’esercizio del diritto di difesa che ha portata generale e non è limitato all’ambito penalistico.
Il diritto non vale solo in sede processuale, ma si estende a tutte le attività dirette ad acquisire prove utilizzabili, ancora prima che la controversia sia stata instaurata.
In base al codice di procedura penale il diritto di difesa sussiste anche per chi non ha assunto la qualità di parte in un processo, come avviene per le investigazioni difensive o per i poteri processuali della persona offesa.
Nessuna violazione perciò per la registrazione audio.
Mentre il ritardo nella consegna della macchina aziendale non è così pesante da far scattare la sanzione espulsiva.
Neanche se a non essere preciso nella restituzione era stato un impiegato con la qualifica di quadro.